Hot line: non è prostituzione fare telefonate erotiche hot line se ci si limita solo alle parole
Hot line: le telefonate erotiche, anche spinte non sono reato se ci si limita solo alle parole e non si compiono atti osceni anche se si eccita il cliente.
Questo è quanto dichiarato dalla Cassazione annullando la condanna, inflitta dalla Corte di appello di Milano, per sfruttamento della prostituzione, nei confronti di un signore che, dietro compenso, faceva fare delle telefonate erotiche ad una ragazza per un suo cliente:
Le prestazioni vocali effettuate sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore non possono equivalere a prestazioni sessuali” se non impegnano “zone corporali erogene” della persona che si fa pagare.
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Riguardo alle hot line, secondo la Cassazione, infatti, è scritto nella sentenza n. 33546:
La prostituzione consiste nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente, ovvero, in altre parole, nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale.
Nel caso specifico, dalle intercettazioni era risultato che, in realtà, si trattava solo di parole e non di atti sessuali compiuti dalla ragazza verso il cliente.
Comunque … attenzione, resta essenziale, perché si tratti di prostituzione:
Che la persona retribuita per prostituirsi abbia a compiere appunto (non importa in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale ovvero prestazioni caratterizzate dalla messa a disposizioni del proprio corpo per fini di altrui libidine.
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