Il D.L. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”), come forse già saprete, tra le varie modifiche e novità introdotte, ha previsto la possibilità (in vigore dalla data del 21.08.2013) di pagare le contravvenzioni in misura ridotta (con uno “sconto” pari al 30%), qualora il pagamento intervenga entro 5 giorni dalla notificazione del relativo verbale.
Una sorta di saldo per la celerità del versamento. Meglio pochi, ma subito (leggasi necessità di rimpinguare le casse comunali), quindi..
È di tutta evidenza che lo stesso verbale notificato debba (a pena di nullità) indicare anche il nuovo importo “scontato” (appunto del 30%) rispetto alla sanzione minima e l’indicazione che il pagamento debba essere effettuato entro il termine di 5 giorni.
Può essere utile ricordare che tale termine decorre:
in caso di contestazione immediata entro 5 giorni dalla effettiva contestazione operata dagli agenti;
in assenza di contestazione immediata i 5 giorni utili ai fini del versamento in misura “scontata” inizieranno a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della notifica del verbale di contravvenzione.
Preme evidenziare che i nuovi “saldi per la celerità del versamento” non saranno previsti per tutte le tipologie di contravvenzioni.
Restano escluse, a titolo esemplificativo, tutte quelle violazioni che comportino la sanzione accessoria della sospensione della patente, la confisca del mezzo, in caso di guida contromano o inversione di marcia compiuta su autostrade e strade extraurbane principali.
Oltre a ciò, non è possibile accedere a tale versamento scontato qualora si venga “pizzicati” alla guida in stato di ebbrezza (il tasso dovrà essere superiore a 0.8 g/l) oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Detto questo, ecco la buona notizia..
Soprattutto nella prima fase di applicazione transitoria (così come avviene pressochè sempre in presenza di novità), può capitare che manchi in parte o del tutto il coordinamento tra formulazione teorica ed applicazione pratica della nuova norma e che succeda, come nel caso specifico, che la Pubblica Amministrazione sia in ritardo nell’emettere i nuovi moduli prestampati che contengano i nuovi requisiti richiesti a pena di nullità.
Accade così che il cittadino riceva la notifica di un verbale di contravvenzione carente dei requisiti previsti a pena di nullità che, si ripete, sono:
– l’avviso che la sanzione potrà essere pagata con una riduzione del 30% se il versamento verrà effettuato entro 5 giorni;
– l’indicazione precisa dell’importo ridotto che si potrà pagare entro i primi 5 giorni.
Il contribuente, infatti, deve essere messo in condizione di conoscere compiutamente i propri diritti negli atti a lui notificati, con la conseguenza che i verbali degli Organi della Pubblica Amministrazione devono essere completi di tutti i loro elementi.
Da ciò discende che, in assenza (anche solo di uno, o in presenza di un errore numerico relativamente all’importo dovuto) degli elementi sopra indicati, sia del tutto legittimo proporre impugnazione (con conseguente annullamento della sanzione) avverso il verbale di contestazione notificato.
Importante: l’impugnazione può essere proposta soltanto in assenza di pagamento, quindi se volete contestare una multa, evitate di pagarla!!
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