Analizziamo il Decreto Ingiuntivo dal punto di vista legale, analizzandolo punto per punto per renderlo più comprensibile a tutti.
Dopo aver brevemente approfondito alcune problematiche relative alla materia successoria, questa settimana passerò ad esaminare, rimanendo sempre in sede civile, un altro fondamentale strumento – il decreto ingiuntivo – che il nostro ordinamento mette a disposizione dei creditori (ovvero, come recita il codice di rito all’art. 633, di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata).
Decreto Ingiuntivo, una definizione.
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso da un Giudice, su richiesta del creditore, in presenza di una prova scritta relativa al credito fatto valere.
La prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, può consistere in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.
Accanto alle prove scritte espressamente indicate dall’art. 634 c.p.c. (ovvero le polizze, le promesse unilaterali ed i telegrammi, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili), vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento monitorio. Si tratta delle fotocopie di scritture private, telefax, documenti elettronici come le e-mail e il verbale di assemblea condominiale.
Qualora il ricorso per ingiunzione venga ritenuto dal Giudice meritevole di accoglimento (in presenza di idonea prova scritta), occorrerà dunque procedere alla notifica di una copia del detto ricorso, unitamente al provvedimento del Giudice (c.d. “decreto”) che ordina (o meglio “ingiunge”) al debitore di pagare l’importo indicato.
È opportuno sottolineare che, trattandosi di un procedimento sommario con una prima fase in cui non è previsto l’intervento della controparte (definita inaudita altera parte) il provvedimento viene emesso senza contraddittorio, ovvero senza la celebrazione di un processo vero e proprio, soltanto eventuale.
Spostandoci ora dal punto di vista del debitore, si evidenzia che:
dal momento in cui si riceve la notifica del decreto ingiuntivo, si hanno 40 giorni di tempo per decidere se pagare l’importo indicato (oltre alle spese di giudizio, salvo accordo tra le parti), non pagare assolutamente nulla (vedremo poi con quali conseguenze), oppure proporre opposizione.
In caso di mancato pagamento, alla scadenza dei 40 gg., il decreto acquisterà efficacia di titolo esecutivo e non potrà più essere messo in discussione. A questo punto, il creditore potrà agire esecutivamente nei confronti del debitore.
Qualora, invece, si opti per la proposizione dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ricevuto, si aprirà un giudizio ordinario di cognizione davanti allo stesso tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato. La causa si terrà secondo le regole e i tempi tipici di un normale giudizio, durante il quale le parti dovranno fornire le prove delle rispettive ragioni. L’esito della causa verrà deciso dal Giudice con sentenza.
In alcune ipotesi particolari, tassativamente previste, il decreto ingiuntivo potrebbe anche essere emesso già munito di clausola di provvisoria esecuzione, vale a dire che, sebbene residui sempre il termine di 40 gg. per poter proporre opposizione, il debitore sarà comunque tenuto ad adempiere all’ingiunzione di pagamento immediatamente alla notifica del provvedimento, pena l’inizio dell’esecuzione forzata.
Tra i vari casi in cui è possibile ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo si evidenziano: il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa; il credito è fondato su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato; vi è pericolo di grave pregiudizio in caso di ritardato pagamento (in tal caso, il giudice può imporre una cauzione al creditore); il creditore produce un documento sottoscritto dal debitore in cui quest’ultimo riconosce il proprio debito.
Infine, vi ricordo che rifiutarsi di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo dall’ufficiale giudiziario è assolutamente inutile. Infatti, in questo caso, l’ordinamento, anticipando le mosse di chi volesse fare il “furbo”, ha previsto che la notifica si perfezioni ugualmente, con il deposito del plico presso la casa comunale e l’invio di una raccomandata al destinatario.
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